NEWS LEGALI
PRIVACY -
SEMPLIFICAZIONI PER LE AZIENDE
Nella
riunione del Consiglio dei Ministri del 5 maggio scorso, è stato
approvato lo schema del "decreto per lo sviluppo", che tra le misure
per lo sviluppo ed il rilancio dell`economia, contiene anche importanti
novità per quanto riguarda l`applicazione della Legge sulla Privacy nelle Imprese.
Innanzitutto stabilisce che "il trattamento dei dati personali relativi
a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato
nell`ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi
soggetti per le finalità amministrativo-contabili, non è
soggetto all`applicazione del presente codice" quindi i dati possono
essere trattati senza vincoli, purchè si tratti di trattamenti per le
normali finalità amministrativo-contabili.
La protezione e la riservatezza dei dati personali è limitata ai
cittadini, non sono più necessarie informative e richieste di consenso
se si trattano dati personali relativi a persone giuridiche,
esclusivamente per finalità amministrativo-contabili "ai fini
dell`applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, i trattamenti effettuati per finalità
amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle
attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e
contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In
particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative
interne, quelle funzionali all`adempimento di obblighi contrattuali e
precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue
fasi, alla tenuta della contabilità e all`applicazione delle norme in
materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
igiene e sicurezza sul lavoro"
Un`altra importante novità riguarda la gestione dei curricula nel caso
di trasmissione spontanea da parte degli interessati. Soltanto in un
momento successivo al primo contatto, il titolare del trattamento sarà
tenuto a fornire un`informativa breve contenente gli elementi previsti
dall`art. 13.
Ma la maggiore tra le novità introdotte dal Decreto riguarda l`esonero dall`obbligo di
predisposizione del DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza)"per
i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che
trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai
propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari,
compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita
dall`obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del
trattamento....."
Un`ultima semplificazione introdotta dal Decreto riguarda il marketing
cartaceo infatti è consentito l`invio per posta cartacea "di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale" agli abbonati iscritti negli
elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico che non
abbiano esercitato il diritto di opposizione.
D.LGS. N. 54 DEL 11.04.2011 ATTUAZIONE DIRETTIVA
2009/48/CE SICUREZZA DEI GIOCATTOLI
Pubblicato maggio
2011
L’obiettivo
generale della nuova Direttiva è quello di migliorare la qualità della
normativa sulla sicurezza dei giocattoli, accrescerne l’efficienza,
semplificare la disciplina legislativa vigente, nell'interesse degli
operatori
economici e delle autorità di vigilanza del mercato. Il rafforzamento
dei
requisiti di sicurezza sarà garantito attraverso alcuni importanti
cambiamenti
quali una migliore definizione del campo di applicazione,
l’introduzione di
alcuni obblighi in capo ai fabbricanti, come ad esempio:
- l’effettuazione
della valutazione dei rischi per ciascun prodotto immesso sul mercato
- il rispetto di
requisiti più restrittivi di sicurezza chimica dei giocattoli
- il rispetto delle
precisazioni riguardo all'etichettatura e alle specifiche
prescrizioni per i giocattoli negli alimenti.
In
particolare il Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 individua le
autorità
nazionali di vigilanza preposte ad effettuare i controlli sulla
sicurezza dei
giocattoli; disciplina la sorveglianza del mercato determinando le
tipologie di
controlli e provvedimenti che l’autorità di vigilanza può emanare;
stabilisce
le modalità ai fini dell’autorizzazione degli organismi di valutazione
della
conformità.
Scarica la Direttiva
MINISTERO
DEL LAVORO : DISCIPLINATE LE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE
PERIODICHE PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO
Pubblicato maggio 2011
Con Decreto 11
aprile 2011, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale del 29 aprile 2011, n. 98, il Ministero del
lavoro
disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui
sono
sottoposte le attrezzature di lavoro ed i criteri per l’abilitazione
dei
soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle suddette
verifiche.
Come noto, il
datore di lavoro, al
fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature
di
lavoro (art. 71, D.Lgs. n. 81/2008), sottopone queste ultime a
verifiche
periodiche finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di
installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato
di
conservazione e manutenzione, il mantenimento delle condizioni di
sicurezza
previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di
lavoro,
l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
La prima di tali
verifiche sarà
effettuata entro 60 giorni dalla richiesta dell’Inail, le successive,
invece,
andranno realizzate presso le Asl nel termine di 30 giorni dalla
richiesta.
In particolare,
l’azienda, che mette
in servizio un’attrezzatura di lavoro (fra quelle riportate
nell'allegato VII
del D.Lgs. n. 81/2008) ne dà immediata comunicazione all'Inail per
consentire
la gestione della relativa banca dati: l’Istituto assegna, poi,
all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di
lavoro.
Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per
l'esecuzione
della prima delle verifiche periodiche in funzione della specifica
attrezzatura
di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all'Inail l'esecuzione
della
prima delle verifiche periodiche comunicando il luogo presso il quale è
disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica. Per i
carrelli
semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro
autosollevanti su
colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con
cabina/piattaforma
guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga (allegato
VII del
D.Lgs. n. 81/2008), già messi in servizio alla data di entrata in
vigore del
presente decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce
adempimento dell'obbligo di comunicazione all'Inail.
Scarica il Decreto
DISPOSIZIONE
DI LEGGE IN MATERIA DI INTERNET E NUOVE TECNOLOGIE
E' entrato in vigore l’art. 42, Legge 7 luglio 2009, n. 88
(c.d.
“Legge comunitaria 2008”) che, modificando l’art. 2250 del Codice
Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le
imprese. In particolare, le società per azioni, le società in
accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che
dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione
collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire –
attraverso tale mezzo – le seguenti informazioni:
a) la sede
sociale, l’ufficio del
registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il
numero di iscrizione;
b) il
capitale sociale, indicato
secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente
dall’ultimo bilancio ;
c)
l’eventuale stato di liquidazione della società;
d) se, in
caso di spa o di srl, la società ha un socio unico.
Segnaliamo che l’espressione “spazio elettronico destinato alla
comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico”
ricomprende sicuramente i siti Web, ma anche tutti gli altri luoghi
virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle società sui
social networks. |