Il D.lgs
8 giugno
2001 n. 231 ha introdotto per la prima volta nel nostro
ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti
collettivi (società, associazioni, ecc).
Ciò significa che accanto all’autore materiale-persona fisica del reato
viene coinvolto pure il patrimonio
degli enti
con conseguenze spesso assai pesanti sugli enti stessi (si pensi in via
cautelare - interdittiva alla possibilità di interdire l’esercizio
dell’attività di impresa, di sospendere o revocare licenze e/o
autorizzazioni, di escludere l’’impresa da agevolazioni, finanziamenti,
contributi, o alla possibilità di comminare sanzioni pecuniarie da un
minimo di € 25.000 ad un massimo di € 1.5000.000).
La costruzione
e l’attuazione concreta dei compliance programs (modelli organizzativi
e di controllo) costituisce l’unica vera difesa degli enti.
Le diverse
professionalità
operanti all’interno dello Studio
consentono di attuare una efficace attività di
tutoraggio a favore dell’impresa
nella costruzione dei modelli organizzativi e controllo, nella loro
attuazione, nella formazione del personale apicale e subordinato,
nell’aggiornamento del modello. I
servizi offerti da ISoplan prevedono:
Preparazione
dei Protocolli del Modello 231 integrato con l’art. 30 D.Lgs. 81/08
Fase
1 – Analisi generale
- Discussione illustrativa con il management delle norme applicabili,
esame dei principi fondamentali;
Fase 2 – Analisi dei rischi
- Analisi della struttura societaria, e dell’organizzazione aziendale
della sicurezza del lavoro
- Esame Sistemi di Gestione volontari certificati
Fase 3 – Valutazione dei Rischi
- Interpretazione e valutazione critica dei dati rilevati nella Risk
Analisys
- Raffronto costante delle modalità operative nell’impresa con le
pronunce della
giurisprudenza per il controllo di conformità nei processi sensibili e
nelle aree a rischio
- Stesura programma di interventi mirati con protocolli e procedure “su
misura”
Fase 4 – Formalizzazione di protocolli per la preparazione del Modello
di Organizzazione e Gestione
D.Lgs. 231/01 integrato con disciplina art. 30 D.Lgs 81/08
- Discussione critica con Organo di Amministrazione sulla politica che
l’impresa sceglie di adottare nella
prevenzione ai rischi reato
- Funzionigramma ed Organigramma
- Procedure rilevanti per la prevenzione dei rischi reato
- Formazione mirata ai soggetti che operano nelle aree a rischio
- Organismo di Controllo e Vigilanza
- Sistema sanzionatorio
Fase 5 – Discussione critica della bozza di Modello con l’Organo
dirigente, e i soggetti interessati
- Schema di deliberazione per l’approvazione del Modello
Fase 6 – Verifica dell’efficienza del Modello rispetto ai criteri di
idoneità desunti dall’interpretazione giurisprudenziale
- Collaborazione con l’Organo Dirigente ed il Management per
l’avvio del Modello
Programma di
assistenza continuativa
ISOplan,
essendo uno Studio Tecnico/Legale, è organizzato per fornire
un Programma di
assistenza continuativa successivamente all’approvazione
e alla messa in funzione del Modello, in particolare:
-
Programma per servizi di consulenza ed assistenza
strategico-integrativa per l’attuazione
- e implementazione del Modello nel primo anno
- Assistenza programmata per l’adeguamento continuo del Modello alle
variazioni di rischio reato,
- innovazioni normative e novità nelle linee interpretative e
dispositive della giurisprudenza
- Programma di consulenza professionale per le esigenze di
aggiornamento dell’OdV in merito
- alla normativa e agli sviluppi della giurisprudenza
- Programma di informazioni normative e della giurisprudenza con news
letter
- Programma di formazione mirata per i soggetti nell’applicazione e
l’implementazione del Modello
- Altre attività di consulenza ed assistenza “su misura”
Il Modello di Organizzazione e
Gestione è uno strumento essenziale per la
prevenzione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 ed è la scelta
che può
determinare l’esclusione della responsabilità d’impresa.
La recente
sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Torino nei confronti della
Thyssen Krupp per l’incidente mortale avvenuto il 6 dicembre 2007 alla
linea 5 dell’acciaieria, ha messo in evidenza la responsabilità
d’impresa nel caso di incidenti sul lavoro.
Con
l’introduzione dell’art. 25-septies, infatti, la responsabilità
amministrativa degli enti (società, associazioni, ecc.) ex D.Lgs.
231/2001 è stata estesa alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni
personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme
antinfortunistiche e a tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
In
tale ottica, la Corte di Assise di Torino, oltre a condannare
le
persone fisiche giudicate responsabili dei reati ascritti, ha
applicato alla società sanzioni pecuniarie e interdittive.
In
attesa del deposito delle motivazioni della suddetta sentenza,
rammentiamo che - per un tragico incidente sul lavoro avvenuto nel 2008
- altre tre società erano state giudicate responsabili ai sensi del
Decreto 231, con applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie (v.
Tribunale di Trani, sez. Molfetta, 26/10/2009). Nei
casi citati le società coinvolte non hanno beneficiato della
circostanza esimente di cui all’art. 6 D. Lgs. 231/2001, non avendo
adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i
reati della specie di quelli verificatisi.
Sebbene
l’adozione di un modello sia facoltativa, infatti, nel caso in cui
vengano commessi reati contemplati dal decreto 231, l’assenza (o
inadeguatezza) del modello stesso determina automaticamente la
responsabilità dell’ente.
Come
sottolineato dalla Suprema Corte, nella responsabilità ex D. Lgs.
231/2001 è del resto “implicata una forma nuova, normativa, di
colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale” (Cass. Pen., n.
36083/09).
In
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ricordiamo inoltre
quanto riportato nell’art. 30 comma 5, del D. Lgs. 81/2008 (c.d. Testo
Unico Sicurezza), che individua nelle norme sui sistemi di gestione
della salute e sicurezza sul lavorovalidi riferimenti per la
costruzione dei modelli:
“In
sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale
definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre
2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”. |