COSMETICI -
ASSITENZA ALLA CERTIFICAZIONE EN ISO 22716:2008 (GMP)
Il
22 dicembre 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea il Nuovo regolamento sui Prodotti Cosmetici
1223/2009 in sostituzione alla Direttiva 76/768/CEE per la disciplina
della produzione e della vendita dei prodotti cosmetici.
ISOplan
può assistervi nella:
Analisi
EN ISO 22716:2008 (GMP): valuta lo stato dell’arte
dell’organizzazione della produzione e l’impatto delle attività da
implementare per ottenere la conformità alle GMP.
Assitenza
alla certificazione EN ISO 22716:2008 (GMP)
che prevede l’emissione dell’attestato di conformità.
L’attestato di conformità permette alle aziende di rispondere
al requisito previsto dal Regolamento Europeo dei prodotti cosmetici Impostazione
del sistema documentale: stesura del manuale GMP e delle
procedure operative a supporto della gestione dei processi di
produzione, controllo, conservazione e spedizione dei prodotti
cosmetici. Il nuovo Regolamento
prevede che le attività di produzione e confezionamento dei prodotti
cosmetici siano effettuate conformemente alle norme di buona
fabbricazione, ovvero:
- nella fabbricazione di prodotti cosmetici vanno
rispettate le buone prassi di fabbricazione al fine di garantire il
raggiungimento degli obiettivi enunciati all’articolo 1 del Regolamento.
- qualora la fabbricazione avvenga in conformità delle
pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, si presume il rispetto
delle buone prassi di fabbricazione.
La norma armonizzata
che descrive i requisiti GMP (Good Manufacturing Practice) specifici
per il settore cosmetico è la UNI EN ISO 22716: 2008
“Cosmetici – Pratiche di buona fabbricazione (GMP) – Linee Guida sulle
Pratiche di Buona Fabbricazione”. Questo documento,
appositamente studiato per l'industria cosmetica e dunque elaborato
sulle esigenze specifiche di questo settore, fornisce le linee guida
per la produzione, il controllo, la conservazione e la spedizione dei
prodotti cosmetici.
Entro
il 2013 il rispetto dei requisiti GMP sarà cogente
e l’adozione della norma armonizzata EN ISO 22716:2008 sarà la via per
dimostrarne la conformità (articolo 8).
Obiettivo del Regolamento è
semplificare le procedure e favorire il controllo all’interno del
mercato, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute
umana.
Per tale motivo sono state incrementate le responsabilità del
fabbricante ed i controlli interni del mercato, attraverso:
- l’obbligo di adozione delle buone pratiche di
fabbricazione
- la garanzia di trasparenza ed obiettività delle
informazioni che accompagnano il prodotto
- la definizione di regole armonizzate e condivise
valide in tutti i paesi UE, per semplificare la vigilanza sul mercato e
migliorarne l’efficienza.
- la rintracciabilità del prodotto cosmetico in tutta
la catena di fornitura per combattere la contraffazione dei marchi.
NOVITA’ PRINCIPALI DEL REGOLAMENTO 1223/2009 - Set di definizioni (articolo 2)
E’
stato inserito un set di definizioni finora assente. A titolo meramente
esemplificativo, si richiama l’importanza dell’introduzione delle
definizioni di immissione e messa a disposizione sul mercato, sul
mercato o di fabbricante e distributore che nel corso degli anni avevano
dato vita ad un acceso dibattito interpretativo;
- Valutazione della sicurezza dei cosmetici (articolo 10)
In
passato non venivano specificate le informazioni che la valutazione
della sicurezza doveva contenere ora l’elemento cruciale del nuovo testo
è il chiarimento in merito alle informazioni che devono essere
contenute nella valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico.
- Notifica centralizzata (articolo 13)
Coerentemente
con l’obiettivo di armonizzare le diverse normative nazionali
riguardanti la procedura di immissione sul mercato si è prevista una
notifica centralizzata e in formato elettronico alla Commissione
europea, contenente una serie di informazioni stabilite. Al momento
dell’immissione sul mercato è previsto l’invio sempre alla Commissione
anche dell’etichetta e dell’eventuale fotografia del prodotto.
- Sostanze CMR (articolo 15)
Finora
le sostanze CMR 1 e 2 venivano automaticamente vietate nei prodotti
cosmetici. Le sostanze CMR 3 venivano vietate finché il Comitato
scientifico, sulla base dei dati relativi all'esposizione, non
concludesse che la sostanza in questione è sicura ai fini dell'impiego
nei prodotti cosmetici. L’articolo 15 intende proporre un sistema di
gestione del rischio per le sostanze CMR 1A o 1B – ai sensi
dell’Allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 - e 2 che
consente, a condizioni estremamente severe l'impiego di tali sostanze
qualora siano state ritenute sicure dal Comitato scientifico dei
prodotti di consumo (SCCP).
- Nanomateriali (articolo 16)
Per
i prodotti contenenti nanomateriali è prevista una notifica contenente
anche una serie d'informazioni circa gli stessi nano materiali come la
dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche, una stima
della quantità che si prevede immettere sul mercato per anno, il
profilo tossicologico, i dati sulla sicurezza e le condizioni di
esposizione ragionevolmente prevedibili che va presentata 6 mesi prima
dell’immissione sul mercato. Inoltre, nell'elenco degli ingredienti
esposto sulle confezioni dei cosmetici dovrà figurare chiaramente la
presenza di nanomateriali. Entro 48 mesi dall'entrata in vigore del
regolamento, la Commissione metterà a disposizione un catalogo di tutti i
nanomateriali utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato.
- Etichettatura
Nell'etichetta
dei cosmetici, non dovranno essere impiegati diciture, denominazioni,
marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, «che attribuiscano ai
prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono». Come
richiesto dai deputati del Parlamento europeo, la Commissione dovrà
anche stabilire un piano d'azione, in cooperazione con gli Stati membri,
riguardante le dichiarazioni ("claims") figuranti sui cosmetici e
fissare le priorità per determinare criteri comuni che giustificano il
loro uso. Dovrà poi adottare un elenco di criteri comuni per le
dichiarazioni che possono essere utilizzate sui prodotti cosmetici.
- Sorveglianza del mercato (articolo 22)
gli
Stati membri dovranno anche realizzare i dovuti controlli su scala
adeguata dei prodotti e degli operatori economici, tramite la
documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test
fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati. Dovranno poi
vigilare sul rispetto dei principi delle buone prassi di fabbricazione e
conferire alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le
risorse e le conoscenze necessarie per consentire loro di espletare i
loro compiti in modo adeguato. Infine, per contribuire a semplificare la
vigilanza sul mercato e a migliorarne l’efficienza, occorrerà inoltre
garantire la rintracciabilità di un prodotto in tutta la catena di
fornitura.
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