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preparazione di tutta la documentazione richiesta dal regolamento.
L’IVDR
è entrato in vigore nel maggio 2017, ma ci sono cinque anni di tempo
per adeguarsi, fino al 26 maggio 2022. Nel periodo di transizione, gli
Organismi Notificati potranno continuare a rilasciare i certificati CE
IVDD, che avranno una validità di 5 anni, purché non si superino di due
anni la data di applicazione dell’IVDR.
Una volta autorizzati al rilascio del nuovo certificato CE IVDR, gli
Organismi Notificati potranno rilasciare solo quest’ultimo
Le nuove
regole di Classificazione: 7 regole IVDR.
D: alto rischio individuale e alto rischio per
la salute pubblica
C: alto rischio individuale e/o moderato rischio per la salute pubblica
B: moderato rischio individuale e/o basso rischio per la salute
pubblica
A: basso rischio individuale e basso rischio per la salute pubblica
Le nuove regole di classificazione dovrebbero permettere di
classificare
direttamente qualsiasi IVD, inclusi nuovi IVD, anche in relazione al
mutamento di condizioni non intrinseche al Dispositivo stesso che
possono
determinare la variazione del livello di rischio e conseguente cambio
di
classificazione.
Classe D (regole 1-2) rilevamento della presenza di o dell'esposizione a un agente
trasmissibile nel sangue e nei suoi componenti, in cellule, tessuti o
organi, o in uno dei loro derivati, al fine di valutare la loro idoneità per
trasfusioni, trapianti o somministrazione di cellule, rilevamento della presenza di o dell'esposizione a un agente
trasmissibile che provoca una malattia potenzialmente letale o con un
rischio di propagazione elevato o sospetto tale, determinazione del carico infettivo di una malattia potenzialmente
letale ove il monitoraggio sia fondamentale nel processo di gestione dei
pazienti. Sistema ABO — sistema Rhesus— sistema Kell— sistema Kidd—
sistema Duffy (Regola2)
Classe C: (Regole 2, 3, 4, 6 ) verifica
del gruppo sanguigno o per la tipizzazione dei tessuti, per garantire
la
compatibilità immunologica del sangue e dei suoi componenti, nonché di
cellule,
organi o tessuti destinati a trasfusione o trapianti o alla
somministrazione di
cellule (esclusi sist. ABO, sist. Rhesus, sist. Kell, sist. Kidd, sist.
Duffy ) presenza/esposizione ad un agente sessualmente
trasmesso presenza nel liquido cerebrospinale o nel sangue di un
agente infettivo privo
di un rischio di propagazione elevato o sospetto tale presenza di
un agente infettivo, (se sussiste un considerevole rischio che un
risultato errato possa essere causa di morte o di gravi disabilità per
la persona, il
feto o l'embrione sottoposti al test, o per la discendenza della
persona); stato immunitario delle donne in gravidanza, (screening
prenatale), in
rapporto agli agenti trasmissibili; dello status infettivo o
immunitario, (se sussiste il rischio che un risultato
errato comporti una decisione sulla gestione del paziente che possa
mettere in
pericolo di vita il paziente o la sua discendenza); test
diagnostici di accompagnamento;
stadiazione
delle malattie, (se sussiste il rischio che un risultato errato
comporti una decisione sulla gestione del paziente tale da mettere in
pericolo di
vita il paziente o la sua discendenza); screening, nella diagnosi
o nella stadiazione del cancro; esami genetici
umani; monitoraggio del livello di medicinali, sostanze e
componenti biologiche, (se
sussiste il rischio che un risultato errato comporti una decisione
sulla gestione del
paziente tale da mettere in pericolo di vita il paziente o la sua
discendenza) assicurazione sulla gestione di pazienti affetti da
malattie o patologie
potenzialmente letali; rilevamento di disfunzioni congenite
dell'embrione o del feto; rilevamento di disfunzioni congenite dei
neonati (nel caso in cui la mancata
identificazione e cura di tali disfunzioni possa comportare conseguenze
potenzialmente letali o gravi disabilità) test autodiagnostici (ad
eccezione dei dispositivi per lo stato di gravidanza,
fertilità , livello di colesterolo, e dei dispositivi per il
rilevamento di glucosio,
eritrociti, leucociti e batteri nelle urine, che rientrano nella classe
B.
Classe B (regole 4 , 6 e 7) test
autodiagnostici per lo stato di gravidanza, fertilità , livello di
colesterolo, e dei
dispositivi per il rilevamento di glucosio, eritrociti, leucociti e
batteri nelle urine) I dispositivi non disciplinati dalle regole
di classificazione 1-5
I dispositivi costituiti da materiali di controllo senza un valore quantitativo o
qualitativo assegnato.
Classe A (regola5 )
a) prodotti destinati a usi generici di laboratorio, accessori privi di caratteristiche
critiche, soluzioni tampone, soluzioni di lavaggio, terreni di coltura a uso generale e
coloranti per test istologici, destinati dal fabbricante a renderli idonei alle
procedure diagnostiche in vitro relative a un esame specifico
b) strumenti destinati specificamente dal fabbricante a essere utilizzati per
procedure diagnostiche in vitro
c) contenitori di campioni.
Dispositivi destinati ad analisi decentrate (regola 4 )
sono classificati per proprio conto.